F.A.Q. - Domande e Risposte Frequenti
Il certificato di autenticità è un documento che deve accompagnare l’opera d’arte in quanto ne stabilisce la validità sia da un punto di vista artistico che per fini commerciali. Solitamente si tratta di una riproduzione fotografica dell’opera che riporta al retro la descrizione del bene (autore, titolo, tecnica, dimensioni, anno di realizzazione, provenienza). Tale dichiarazione è sottoscritta dall’artista o dagli altri soggetti che hanno autenticato l’opera.
E’ fondamentale possedere l’autentica di un’opera d’arte in quanto questa ne tutela il valore artistico e ed economico, è l’elemento che arricchisce la storia dell’opera e ne convalida il valore commerciale.
L’archiviazione è l’inserimento dell’opera da parte dell’archivio dell’artista all’interno del catalogo generale o ragionato che raccoglie tutte le opere autentiche dell’artista. Il catalogo rappresenta quindi la selezione di opere fatta dall’archivio dell’artista, costituito generalmente dall’artista, se ancora vivente, o dagli eredi insieme ad alcuni esperti. L’archiviazione può quindi costituire un’evidente prova dell’autenticità dell’opera, al di là del certificato di autentica che resta comunque l’elemento privilegiato dal mercato.
Le modalità di autenticazione sono diverse e variano a seconda che si tratti di un’opera di un autore vivente o defunto. In base a quanto stabilito dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, il diritto ad autenticare l’opera d’arte spetta in primo luogo all’autore e, dopo la sua morte, agli eredi, alle fondazioni, agli archivi e ai periti. In alcuni casi però esiste una distonia tra diritto e mercato in quanto quest’ultimo riconosce come “autenticatori di riferimento” dei soggetti che non coincidono sempre con quelli legittimati dalla legge ma vengono riconosciuti come tali da galleristi e case d’asta grazie alla loro autorevolezza.
Per conoscerne il valore di un’opera d’arte questo deve essere valutato da esperti conoscitori del mercato dell’arte come periti o case d’asta mentre per accertarne la validità l’opera deve essere sottoposta a soggetti preposti alla sua autenticazione i quali rilasceranno il certificato di autenticità.
Spesso il venditore di un’opera d’arte (gallerista, mercante, casa d’aste ecc..) rilascia una dichiarazione a garanzia della stessa, corredata da una foto dell’opera ove possibile e recante tutte le informazioni disponibili, in questo caso si tratta di un certificato di provenienza che sicuramente aiuta a ricostruire la storia dell’opera e facilita le procedure di autenticazione o di archiviazione ma non può sostituire il certificato di autenticità vero e proprio.
< 1>